Trapianto di Rene da vivente
Premesso che l’attività di trapianto da donatore vivente ha carattere aggiuntivo e non sostitutivo all’attività di trapianto da donatore cadavere e che non deve assolutamente limitare le attività di donazione, prelievo e trapianto da donatore cadavere, si ritiene doveroso precisare quanto segue.
1) Il paziente con insufficienza renale cronica non ancora in trattamento dialitico, può optare, nella fase ormai prossima all’inizio della terapia sostitutiva, per la soluzione di un trapianto da donatore vivente nel rispetto della posizione espressa dal Comitato dei Ministri della Sanità del Consiglio d’Europa e cioè che la donazione venga effettuata da consanguineo (genitori, figli, fratelli) o in assenza di questo, da donatore non consanguineo limitato al coniuge legato da almeno tre anni di rapporto stabile.
2) Il paziente in trattamento dialitico può optare per le seguenti scelte:
a) il paziente non aderisce all’inserimento in lista da cadavere perchè ritiene di poter usufruire di un programma di donazione da vivente;
b) il paziente pur aderendo ad un programma di donazione da cadavere (che presuppone l’inserimento in lista d’attesa) può in qualunque momento decidere di proporre un donatore vivente;
c) qualora durante gli accertamenti del donatore di rene da vivente, vi sia la disponibilità di un donatore cadavere è facoltà del paziente accettare o meno la donazione da cadavere;
3) Si ritiene doveroso dare ad ogni paziente che si presenti ad un Centro Trapianti per un programma di trapianto un’adeguata ed esaustiva informazione sulle possibilità di effettuare un trapianto da donatore vivente (sempre nel rispetto dei criteri espressi al punto 1).
4) Deve essere effettuata una valutazione da parte di uno specialista psichiatra riguardo alle motivazioni della donazione;
5) Deve essere istituito un registro che valuti gli effetti nel breve, medio e lungo termine della donazione.
I criteri di idoneità per la procedura del trapianto da donatore vivente sono gli stessi validi per il trapianto di rene da cadavere.
Una volta verificata la disponibilità al trapianto da vivente, il Medico del Centro Dialisi controlla la compatibilità di gruppo AB0 donatore/ricevente e fissa un appuntamento con il Centro Trapianti per la valutazione di idoneità nefrochirurgica del ricevente, se non ancora iscritto in lista d’attesa per il trapianto da donatore cadavere. L’idoneità del donatore viene accertata in fasi successive, integrate dalla valutazione di compatibilità con il ricevente.
Il CIR è disponibile ad effettuare la valutazione immunologica per tutti i Centri di Trapianto del NITp. Per i Centri di Trapianto lombardi al CIR del NITp spetta l’esecuzione della tipizzazione HLA A,B,DRB1 e del cross-match. A tale scopo, il Medico del Centro di Trapianto prenderà appuntamento per un prelievo di sangue presso il CIR a cui devono sottoporsi sia il ricevente che i possibili donatori. Il prelievo è di circa 35 ml di sangue venoso, non è richiesto il digiuno. La risposta riguardo alla compatibilità HLA fra ricevente e soggetto donatore ed il risultato del cross-match vengono inviati al responsabile del Centro di Trapianto ed al nefrologo curante entro 15 giorni lavorativi dal prelievo. Un secondo cross-match è previsto una settimana prima del trapianto. Se il paziente (ricevente) è stato trasfuso, è prevista l'esecuzione di un ulteriore cross-match a 15 giorni dalla trasfusione. In ogni caso il CIR è sede del registro per il trapianto da vivente e l’informazione di ogni trapianto eseguito deve essere trasmessa.
L’attività di trapianto da donatore vivente nel 2002 è rimasta praticamente invariata rispetto all’anno precedente, con 38 trapianti eseguiti nel 2002 rispetto ai 35 del 2001. Si conferma che tale attività, pari al 5,5% del totale, è marginale rispetto al trapianto da cadavere. I risultati del trapianto da vivente non sono significativamente diversi da quelli del trapianto da cadavere essendo la sopravvivenza ad 1 anno del rene trapiantato da cadavere pari ad 88,2% mentre è del 93,7% quella del trapianto eseguito tra consanguinei e del 90,6% per i non consanguinei.